ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 18/09/2025
OGGETTO: DISINFESTAZIONE PER CASO SOSPETTO DI DENGUE POTENZIALMENTE IMPORTATO DALL'ESTERO ZONA MOCENIGO
VISTA la nota di ATS Brescia pervenuta in data 18.09.2025 e rubricata al n. 8118 di protocollo con la quale viene segnalato un caso sospetto di Dengue, potenzialmente importato dall'estero, in un soggetto residente in Trav. V di Via Mocenigo n. 4;
VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre; CONSIDERATO che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta comunque necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone ove il malato è domiciliato, al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi;
CONSIDERATO al riguardo che l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all’insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;
VISTE le indicazioni impartite dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) – 2020-2025 emanato dal Ministero della Salute;
RILEVATO che l’area di intervento è stata definita dalla ATS Brescia nel raggio di 200 metri dal luogo di residenza del caso sospetto di Dengue, come indicato nella planimetria allegata (A), in cui sono presenti aree pubbliche e aree private con pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, ecc.);
CONSIDERATO che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta);
RILEVATA la necessità di collaborazione da parte dei privati per l’accesso alle pertinenze esterne di loro competenza (cortili, piazzali, giardini, ecc.); VISTA la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore su aree sia pubbliche sia private;
VISTA la legge 23.12.1978 n. 833;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (TUEL);
VISTO l’art. 344 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 (TU Leggi Sanitarie);
DISPONE
1.
la disinfestazione, secondo le indicazioni impartite dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) – 2020-2025, nei giorni 18, 19 e 20 settembre 2025 con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi sia larvicidi, sia su suolo pubblico sia nelle proprietà private, delle aree individuate nella planimetria allegata, che interessa le seguenti vie:
- via Mocenigo;
- Trav. III di Via Mocenigo;
- Trav. IV di Via Mocenigo;
- Via Edoardo Togni;
- Via Garosio;
con la precisazione che, in caso di pioggia intensa, i trattamenti potranno essere rinviati al primo giorno utile e, qualora il caso ad oggi sospetto non venga confermato da ATS, i trattamenti verranno sospesi;
2.
che il presente provvedimento è valido dal giorno 18.09.2025 (inizio orientativo del trattamento) fino alla conclusione dei successivi trattamenti.
ORDINA
a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa, di:
1. permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);
2. di attenersi a quanto indicato dagli addetti all’attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino.
Precauzioni da adottare durante il trattamento:
-
restare all’interno delle proprie abitazioni e luoghi di lavoro con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
-
tenere al chiuso gli animali domestici e i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.);
-
considerato che per “effetto deriva” i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli. Precauzioni da adottare in seguito al trattamento:
-
limitare l’utilizzo delle aree cortilive private entro 5 ore dal trattamento;
-
rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
-
procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
-
in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.
AVVERTE
che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
DISPONE
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all’accertamento ed all’erogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, all’Aggregazione Polizia Locale della Valle Sabbia.
All’Aggregazione Polizia Locale della Valle Sabbia di assistere gli operatori della disinfestazione nelle procedure di accesso alle proprietà private.
Di trasmettere per quanto di competenza il presente atto alla Ditta Sanitaria Servizi Ambientali con sede a Gavardo, incaricata della disinfestazione, all’Aggregazione Polizia Locale di Valle Sabbia e alla Direzione Sanitaria di ATS di Brescia, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, SC Igiene, Sanità Pubblica, Salute Ambiente di Brescia.
Vestone, lì 18/09/2025
Il Sindaco
Verdelli Renato / InfoCamere S.C.p.A.
(documento sottoscritto digitalmente)